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Un decreto per il ricambio ai vertici

Associazioni internazionali di fedeli: approvato dal Papa, il provvedimento del Dicastero per i Laici regolerà la durata dei mandati

Il Decreto. Entra in vigore oggi, 11 settembre 2021, il decreto per il ricambio dei vertici dei movimenti ecclesiali. Sono passati infatti tre mesi dalla promulgazione, avvenuta lo scorso 11 giugno, tramite pubblicazione sull'Osservatore Romano, del Decreto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita in cui viene regolata la durata dei mandati alla guida delle organizzazioni internazionali di fedeli. Il Decreto, approvato dal Papa, ha forza di legge e risulta quindi vincolante per tutte le associazioni di fedeli riconosciute dal Vaticano, come la Comunità Papa Giovanni XXIII. A partire da oggi le associazioni avranno due anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme.
 
La durata. L'obiettivo è «promuovere un sano ricambio» al fine di vivere l’autorità come un autentico servizio e prevenire il rischio di personalismi e abusi. Il Decreto stabilisce che «i mandati nell'organo centrale di governo a livello internazionale - come il Consiglio dei Responsabili nella Comunità Papa Giovanni XXIII - possono avere la durata massima di cinque anni ciascuno (art. 1). La stessa persona può ricoprire un incarico nell'organo centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi. Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato».
 
Il Responsabile. Il Decreto stabilisce una misura particolare per il “moderatore” - il Superiore Generale negli Istituti di vita consacrata - che nel diritto canonico indica colui che “ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le province dell'istituto, su tutte le case e su tutti i membri” (Can. 622). Nella Comunità Papa Giovanni XXIII tale figura è assunta dal Responsabile Generale. Il Decreto Vaticano prevede che tale incarico potrà essere esercitato «indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell’organo centrale» (Art. 2 § 3) e che può essere svolto per «un massimo di dieci anni in assoluto, dopodiché non si può più accedere a tale incarico» (Art. 2 § 4). In seguito potrà ricoprire altri incarichi nell'organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati.
 
La Papa Giovanni XXIII. Attualmente l'art. 12 dello Statuto della Comunità Papa Giovanni XXIII prevede che il Responsabile Generale sia eletto dall'Assemblea Generale per sei anni senza limitazione al numero dei mandati. L'art. 18 stabilisce che l'Assemblea degli associati residenti in ciascuna zona provvede ogni tre anni ad eleggere il Responsabile di Zona che deve essere confermato dal Consiglio dei Responsabili di cui diventerà membro di diritto. Anche in questo caso allo stato attuale non sono previste limitazioni al numero dei mandati.
 
Le modifiche da apportare. In un articolo apparso lo stesso giorno del Decreto sull’Osservatore Romano, il padre gesuita Ulrich Rhode, decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana e consultore del Dicastero per i laici, precisa che “ci si può aspettare che molte associazioni dovranno convocare un’assemblea generale che decida le modifiche da apportare agli statuti da sottoporre al Dicastero per la necessaria approvazione. Una particolare urgenza sussiste per quelle associazioni in cui i limiti previsti dal Decreto sono già stati superati o lo saranno durante il periodo del mandato in corso”.
 
Il cammino della Papa Giovanni. Nell'Assemblea Generale di fine luglio, Giovanni Paolo Ramonda ha delineato il cammino dell'associazione che guida dalla morte di don Oreste Benzi per provvedere agli adempimenti richiesti. Nei prossimi due anni verrà modificato lo Statuto associativo secondo le indicazioni della Santa Sede. Infine si arriverà all'indicazione, nell'affidamento in preghiera allo Spirito Santo, del suo successore.



11/09/2021
TAG: Chiesa

 

 

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