Risposte alle domande sull'integrazione scolastica

Diritti e doveri

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Alla persona con handicap è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione per ogni ordine e grado di scuola (cioè dalla materna all'università). Inoltre gli è consentito il completamento della scuola dell'obbligo (che attualmente dura dieci anni: elementari, medie, 2 anni di superiori) anche fino al compimento del 18-esimo anno di età. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse all'handicap.

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La legge indica i nove anni come età massima di permanenza nella scuola materna. Valutando situazione per situazione riteniamo comunque sia bene non parcheggiare l'alunno alla scuola materna ma fargli seguire il percorso scolastico dei coetanei.

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Assolutamente no! Gli enti locali debbono assicurare il trasporto gratuito da casa a scuola e viceversa; precisamente le province, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, e i comuni, per gli altri gradi inferiori di scuola. Analogamente è gratuita l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali e gli enti locali sono obbligati a fornirla.

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L'assistenza di base deve essere fornita dalla scuola attraverso i collaboratori scolastici (bidelli), il recente contratto del febbraio 2001 pone fra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici "l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola". "Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuola di ogni ordine e grado" tali mansioni rientrano fra quelle aggiuntive per i collaboratori scolastici e prevedono l'erogazione di specifici compensi e la partecipazione a corsi di formazione. Il dirigente scolastico deve in ogni caso garantire il diritto all'assistenza mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro. L'assistenza di base non deve essere confusa con l'assistenza specialistica che deve fornire l'Ente Locale (precisamente le province, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, e i comuni, per gli altri gradi inferiori di scuola ) sia all'interno che all'esterno della scuola, si tratta delle figure dell'educatore professionale, dell'assistente educativo, del traduttore del linguaggio dei segni, del personale paramedico o psico-sociale. L'assistenza di base e l'assistenza specialistica fanno parte della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dalla legge quadro 104/92.

L'insegnante di sostegno

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Non sempre, infatti la normativa ammette l'utilizzazione nei posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione quando manchino i docenti di ruolo o non di ruolo specializzati, e questo accade spesso. Non ci sono dati nazionali in proposito, ma da una indagine svolta nel luglio 2000 dai Provveditorati nel Piemonte è emerso che circa un insegnante su tre è senza titolo di specializzazione. Negli ultimi anni  sembra che quasi il 50% delle nomine riguardi docenti non specializzati.

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I motivi possono essere sicuramente di tipo personale (motivazioni, sensibilità, difficoltà del lavoro), infatti ogni anno parecchi docenti di sostegno di ruolo passano nei ruoli normali. Ci sono però a nostro parere anche motivi oggettivi come l'elevato costo dei corsi di specializzazione e la precarietà del lavoro (solo il 50% dei posti di sostegno è di ruolo cioè a tempo indeterminato, il restante 50% è ancora assegnato con contratti a tempo determinato).

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Gli insegnanti di sostegno sono contitolari della cattedra con gli insegnanti curricolari , quindi partecipano ai programmi educativi e didattici dell'intera classe, ai consigli di classe e ai collegi dei docenti. La loro presenza ha una duplice finalità: quella di collaborare con gli altri insegnanti nell'organizzare il lavoro scolastico in modo più rispondente alle possibilità dell'alunno con handicap e quello di aiutare quest'ultimo ad inserirsi nel lavoro scolastico e a sviluppare le proprie capacità superando gli svantaggi derivanti dall'handicap. Chiaramente la sua presenza non è finalizzata a "tener buono" l'alunno con handicap addirittura portandolo fuori della classe.

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Assolutamente no. E' vero che con l'introduzione dell'autonomia è lasciata al dirigente scolastico la possibilità di gestire al meglio le risorse umane assegnate al suo istituto ma questo non può portare allo stravolgimento delle modalità secondo le quali la legge ha stabilito l'attuazione dell'integrazione scolastica, e fra queste modalità c'è la presenza dell'insegnante di sostegno nelle classi in cui è inserito un alunno con handicap.

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Valgono per l'insegnate di sostegno le stesse regole previste per gli altri insegnanti: il supplente deve essere chiamato nel caso in cui l'assenza superi un determinato numero di giorni, in caso contrario l'insegnate assente deve essere sostituito utilizzando personale già presente nella scuola (insegnanti a disposizione, o in compresenza .....). In ogni caso alla classe deve essere garantito il monte ore settimanale previsto di sostegno.

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L'integrazione avviene all'interno della classe con gli altri bambini e la legge indica questo diritto a stare ed a crescere in classe con tutti gli altri.

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Per continuità educativa si intende quella fra i diversi ordini di scuola: il patrimonio di conoscenze e di lavoro svolto sull'alunno con handicap non deve essere perso nel passaggio da una scuola all'altra. Essa è stabilita per legge: "si deve garantire la continuità educativa prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra gli insegnanti dei diversi cicli". Non a caso nel primo periodo dell'anno scolastico al G.L.H. di istituto deve partecipare anche il docente di sostegno che ha seguito l'alunno nel precedente ordine di scuola. Per continuità didattica si intende la possibilità di mantenere nel corso degli anni scolastici, all'interno dello stesso ordine di scuola, lo stesso insegnante di sostegno anche se esso è a tempo determinato cioè non è di ruolo. Anche tale continuità è stabilita per legge ma compatibilmente con tutte le norme che regolano l'assunzione nella scuola del personale a tempo determinato e pertanto è disattesa nella maggioranza dei casi.

I gruppi di studio e di lavoro

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Il gruppo "tecnico" è previsto dalla legge, deve essere costituito per ciascun alunno in situazione di handicap ed è composto da: docenti di classe e di sostegno, eventuale docente operatore psico-pedagogico, operatori dell'Asl, genitori, dirigente scolastico (o suo delegato). Esso redige e aggiorna il Profilo dinamico funzionale e il Piano educativo individualizzato, verifica gli effetti dei vari interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

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Il gruppo di studio e di lavoro a livello di istituto è previsto dalla legge ed è composto da: docenti di classe e di sostegno, operatori dell'Asl, genitori, studenti (nel caso delle scuole superiori), dirigente scolastico (o suo delegato). Esso collabora alle iniziative di integrazione scolastica, cioè:
          1. prepara una proposta di calendario per gli incontri dei gruppi tecnici
          2. analizza la situazione complessiva dell'handicap nell'istituto (n° classi coinvolte, tipologia handicap...)
          3. analizza le risorse dell'istituto sia umane che materiali e pertanto deve essere coinvolto, così come i consigli di classe che devono predisporre i progetti, nella richiesta al dirigente regionale dei posti in deroga per i casi gravi.
          4. formula proposte in merito alla formazione e all'aggiornamento

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Il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica a livello di Csa (Centro servizi amministrativi) è previsto dalla legge ed è composto da: ispettore tecnico, rappresentanti dei dirigenti scolastici, docenti esperti. Si tratta di un gruppo tecnico-professionale che svolge un ruolo di consulenza nei confronti del dirigente del Csa riguardo al coordinamento con le scuole.

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Il gruppo di lavoro interistituzionale provinciale è previsto dalla legge presso ciascun Csa (Centro servizi amministrativi, gli ex-provveditorati) ed è composto da: ispettore tecnico, rappresentante del Csa, due esperti designati dagli enti locali, due esperti designati dall'Asl, tre esperti rappresentanti di Associazioni di persone handicappate e di loro familiari. Nomina, sede ed organizzazione dei lavori sono a carico del dirigente del Csa; resta in carica tre anni. Si tratta di un gruppo interistituzionale-rappresentativo che svolge attività di proposta e di consulenza nei confronti sia del Csa che delle scuole. Inoltre esso collabora con le Asl e gli enti locali per la stesura e la verifica degli accordi di programma. Predispone annualmente una relazione da inviare al Ministero della Pubblica Istruzione e al Presidente della Giunta Regionale.

I documenti

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La certificazione è l'individuazione dell'alunno come persona con handicap e tale certificazione viene rilasciata da una Commissione collegiale la cui composizione non è stabilita a livello nazionale ma varia da regione a regione. All'unità multidisciplinare è invece demandato il compito della formulazione della diagnosi clinica e funzionale (descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico). Questa certificazione va presentata alla scuola dalla famiglia all'atto dell'iscrizione. Senza certificazione non si ha diritto né alla classe ridotta né all'insegnante di sostegno.

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Il Profilo dinamico funzionale è redatto per ciascun alunno con handicap, esso deve indicare sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap che le possibilità di recupero con l'indicazione quindi di tutte le modalità per rafforzare e potenziare le sue capacità. Il P.D.F. deve essere compilato a cura del gruppo "tecnico" dopo un primo periodo di inserimento scolastico, esso deve indicare il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Alla fine della 2° e 4° elementare, della 2° media e della 2° e 4° superiore e alla fine di ogni singolo grado scolastico, il gruppo "tecnico" traccia un bilancio diagnostico e prognostico del profilo e lo aggiorna. Serve per la stesura del Piano educativo individualizzato. Non deve essere confuso con la diagnosi funzionale che è fatta dall'Asl contemporaneamente alla certificazione dell'handicap.

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Sulla base del P.D.F. viene redatto il Piano educativo individualizzato in cui sono descritti gli interventi predisposti per un determinato periodo di tempo. Il P.E.I. deve essere verificato preferibilmente con frequenza quadrimestrale. Esso è redatto e verificato a cura del gruppo "tecnico".

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Gli enti locali, gli organi scolastici e le Asl stipulano accordi di programma finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonchè a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. In ciò si avvalgono anche della collaborazione con altri enti pubblici o privati presenti sul territorio

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Il P.O.F. è il documento redatto dall'istituto, con la partecipazione dei genitori e anche degli studenti per la secondaria superiore, in cui viene presentata la scuola, le sue risorse umane e materiali, e i curricoli scolastici ed i progetti offerti dalla scuola stessa. E' uno strumento utile per prevedere dettagliati progetti di integrazione scolastica.

Le ore di sostegno

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La finanziaria approvata nel dicembre 2007 ha modificato i criteri per l'individuazione dei posti di sostegno: il loro numero complessivo ( cioè sia di diritto che di fatto ) non potrà superare il 25% delle sezioni e classi delle scuole statali attivate nell’anno scolastico 06/07. C’è poi un altro vincolo: non si potrà superare il rapporto medio nazionale di 1 insegnante di sostegno ogni due alunni disabili e tutte le province dovranno cercare di adeguarsi a questa media. Viene poi abolita la concessione di “deroghe” sostituita dalla possibilità di nominare supplenti in caso di organico insufficiente. Concretamente le dotazioni organiche dei docenti di sostegno, sono definite nell'ambito di ciascuna regione dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti gruppi di lavoro delle medesime istituzioni. Tutto ciò però nel limite dell'organico regionale fissato dal Ministero dell'Istruzione.

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Bisogna rifiutare e non cadere nella logica del male minore, inoltre bisogna impegnarsi perché sia garantito a tutti l'insegnante di sostegno. I ragazzi non vanno a scuola per essere "badati".

La classe

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Le classi che accolgono un alunno con handicap sono costituite con non più di 25 alunni e quelle con due alunni disabili non possono superare le 20 unità. Tale norma si applica però solo alle classi iniziali: prima sezione della scuola dell’infanzia, prima classe della scuola primaria e della secondaria di 1° grado, prima e terza classe delle scuole secondarie di 2° grado.

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La presenza di più di un alunno con handicap nella stessa classe può essere prevista ma solo in ipotesi residuale e in presenza di handicap lievi; se si tratta di classe iniziale avrà non più di 20 iscritti.

La valutazione

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La valutazione del rendimento scolastico deve essere fatta per obiettivi in rapporto al P.E.I. anche se questo può voler dire parziale sostituzione del programma di alcune discipline. Per le prove d'esame sono previste prove equipollenti e tempi più lunghi con la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

I dati

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Dai dati pubblicati dal Ministero relativamente  all'anno scolastico 2007/08 si ricava che gli alunni in situazione di handicap sono stati in totale 174.404 ( il 2,3% dell'intera popolazione scolastica), i docenti di sostegno sono stati 88.441 con un rapporto quindi di un insegnante di sostegno ogni 1,97 alunni.

 

 

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